Facendo seguito alla circolare 19/2021 e alla circolare 37/2021, in cui si comunicavano gli adempimenti degli OPO relativi all’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, si ribadisce che, come confermato dal Ministero della Salute con nota prot. 47627/2021 (allegato 1), la vaccinazione dei professionisti sanitari è, nelle intenzioni del legislatore, un requisito imprescindibile perché i medesimi siano considerati idonei a svolgere la propria attività professionale nonché condizione legittimante per l’esercizio della stessa, in qualunque forma giuridica venga espletata. In capo all’Ordine ricade l’obbligo, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di trasmettere alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede, l’elenco integrale di tutti gli iscritti, nonché, una volta ricevuta dall’azienda sanitaria locale la comunicazione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, di provvedere a comunicare all’interessato la sospensione. Ne consegue come si versi in fattispecie di sospensione derivante dalla legge e, quindi, di sospensione obbligatoria e come l’attività dell’Ordine consista in un mero onere informativo, ovvero nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’ASL, riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

CIRCOLARE INFORMATIVA

ALLEGATO