Nel fornire una disamina delle leggi che interessano le ostetriche, pare opportuno evidenziare le differenze della natura ed efficacia di dette norme.
Le fonti del diritto, possono essere suddivisi in 3 livelli:
1° livello: fonti costituzionali (costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari);
2° livello: fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, direttive comunitarie);
3° livello: fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (Regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi).
Nella gerarchia delle fonti del diritto, la legge ordinaria è subordinata alla costituzione, alla legge costituzionale ed è sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto che non abbiano il suo stesso rango.
Legge ordinaria: l’atto normativo adottato dal Parlamento.
Legge regionale: atto normativo approvato dal Consiglio Regionale e promulgata dal Presidente della Giunta Regionale (tra questi ci sono gli Statuti; leggi regionali; i regolamenti regionali). Gli statuti delle regioni speciali sono fonti di rango costituzionale.
Norme dell’Unione Europea
Trattati: norme primarie, superiori per gerarchia.
Regolamenti: atti generali e astratti, direttamente applicabili negli Stati membri, in tutti i suoi elementi e vincolanti per tutti i soggetti. Non hanno bisogno di un atto di recepimento negli Stati membri.
Direttive: atti vincolanti gli Stati membri relativamente al risultato da raggiungere, lasciando a questi la scelta della forma e dei mezzi più idonei per conseguire lo scopo indicato. Necessitano di un atto interno di recepimento negli Stati membri per renderle operative (es D.Lgs, Legge, ecc.)
Decisioni: atti a portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari.
Raccomandazioni: atti non vincolanti che sollecitano i destinatari ad adottare o cessare un determinato comportamento.