L’educazione continua in medicina è l’obbligo della partecipazione alle attività di formazione per tutti gli operatori della Sanità e costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale (Decreto Legge 229/99 Art 16). Tale obbligo riguarda tutti i professionisti sanitari, indipendentemente dal loro contratto di lavoro.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 2000 (art 14) (recepita in Italia nel 2002) definisce con il termine di “educazione continua in medicina” il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e alla comunicazione in campo medico.
Le leggi che negli ultimi decenni hanno disciplinato l’educazione continua in medicina sono:
• Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 con un “riordino del sistema di Formazione Continua in Medicina”
• Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 che ha disciplinato: accreditamento dei provider, Formazione A Distanza (FAD), valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività di formazione all’estero…
• Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 con istituzione dell’Albo nazionale dei Provider, sistema di verifiche e controlli, linee guida per Federazioni, Ordini e Collegi”
• Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013 e le decisioni della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC) hanno previsto un maggior carico dei provider, normative per esoneri ed esenzioni, flessibilità nell’acquisizione dei crediti per tutti i professionisti sanitari (2016)
• Accordo Stato – Regioni gennaio 2017 che tiene conto dei “diritti del Professionista” e ha come obiettivo principale quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e geografico che limitano l’accesso alla formazione continua e fornisce nuove indicazioni legislative in tema di trasparenza definendo situazione a rischio “ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute”

Il Sistema di Educazione Continua in Medicina ha attraversato delle fasi di sviluppo e consolidamento. Una prima fase sperimentale dal 2002 al 2007 con acquisizione delle normative Europee e applicazione sistema ECM. Un primo triennio (2008-2010) di corsi strutturati da cui ha avuto inizio il conteggio dei crediti personali. I successivi trienni 2011-2013 e 2014-2016 hanno introdotto come esito finale dei crediti accumulati dal professionista, la produzione di Certificazioni Personali e valide ai fini della verifica da parte degli Ordini/Collegi di appartenenza.

Come è strutturato a livello organizzativo il sistema ECM?
A monte nella Governance di Sistema vi è la COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA (NFC) che si avvale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). Vi è poi l’OSSERVATORIO NAZIONALE che si occupa di verificare i provider, la qualità degli eventi e i relatori corsi.
All’Osservatorio Nazionale rispondono il COMITATO DI GARANZIA che verifica l’indipendenza della formazione da interessi commerciali in sanità e il COMITATO TECNICO DELLE REGIONI che supporta la collaborazione tra il livello nazionale e quello regionale.
Infine, il livello di Governance che si rapporta con il professionista sanitario e i Collegi/Ordini è il Consorzio a Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie CO.GE.A.P.S che aggrega i dati tra le anagrafiche di Ordini, Collegi e Associazioni con i crediti individuali (esenzioni e esoneri) acquisiti dal professionista, certificando la congruità dei crediti ECM del singolo professionista.

FABBISOGNO FORMATIVO STANDARD E INDIVIDUALE
Il fabbisogno formativo standard è di 150 crediti a triennio ed è definito da accordi stato regione. Esiste poi un fabbisogno formativo individuale ovvero “fabbisogno formativo standard ridotto delle riduzioni individuali che il professionista vanta sulla base della formazione degli anni precedenti (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni)”.
Il fabbisogno formativo standard e individuale vengono soddisfatti solo con l’acquisizione di crediti inerenti il proprio profilo professionale.
Esonero ed esenzione sono un diritto, non vengono assegnati d’ufficio e vanno comunicati al Co.Ge.A.P.S, non sono retroattivi per periodi precedenti al 2011
Cosa si intende per esonero? Il Professionista, pur continuando ad esercitare la professione, è esonerato per un periodo di tempo dall’obbligo formativo (es formazione accademica, eventi calamitosi)
L’esonero può essere Annuale (Corsi universitari da almeno 60 Crediti Formativi Universitari C.F.U. annui o formazione manageriale), Mensile (Corsi universitari da meno di 60 C.F.U. annui con riduzione di 4 crediti per mese di frequenza rispetto al fabbisogno standard), Parziale per calamità naturali.
E se il master è a cavallo tra due trienni di E.C.M.? L’esonero va comunicato e verrà inserito per l’anno in cui il professionista frequenta per più mesi il master. Esempio: Master di durata annuale con inizio 01/03/2017 – fine 30/04/2018 si inserisce l’esonero per l’anno 2017
Cosa si intende per esenzione? Il Professionista, che non esercita temporaneamente la professione per giustificato motivo, è esonerato per un periodo di tempo dall’obbligo formativo (es gravidanza)
Cos’è la riduzione dell’obbligo formativo? Con la Delibera della CNFC (07/07/2016) è stata introdotta la Riduzione dell’obbligo formativo.
Questa norma prevede che il professionista che ha acquisito nel triennio 2014-2016 un totale di crediti tra 80 e 120 ha una riduzione del fabbisogno formativo standard per il triennio 2017-2019 pari a 15 crediti; il professionista avrà quindi un obbligo formativo per il triennio 2017-2019 di 135 Crediti E.C.M.
La riduzione per il professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 120-150 crediti E.C.M. è pari a 30 crediti, il suo obbligo formativo per il triennio 2017-2019 ammonta quindi a 120 crediti E.C.M.

REGOLE PER IL TRIENNIO 2017-2019

Almeno il 40% della formazione dovrà essere acquisita tramite partecipazione ad eventi ECM, il resto potrà essere acquisita attraverso le altre forme (autoformazione, congressi, corsi all’estero, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, partecipazione come relatori, ecc). La Formazione A Distanza può costituire il 60% del monte crediti del triennio (90 crediti su 150).
Dalla Formazione reclutata (sponsorizzazione nominativa) possono derivare al massimo 50 crediti per il triennio.
Tutti gli operatori sanitari potranno acquisire fino al 10% del fabbisogno formativo tramite autoformazione. L’autoformazione prevede la formazione all’estero, il tutoraggio oppure la pubblicazione su riviste.
Le attività di auto-formazione e auto-apprendimento per i liberi professionisti comprendono anche l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua predisposti e distribuiti da provider accreditati (ebookecm); la lettura di riviste scientifiche, capitoli di libri, monografie non predisposti e distribuiti da provider accreditati. Il professionista deve produrre al Co.Ge.A.P.S. un’autocertificazione.
Eliminato, per tutti gli operatori sanitari, l’obbligo di acquisire annualmente un numero minimo e massimo dei crediti. 

RECUPERO CREDITI
La Commissione nazionale per la formazione continua, CNFC, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato la possibilità di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri o esenzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014 – 2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE
E’ uno “…strumento di valutazione e programmazione del percorso formativo del singolo operatore o del gruppo di cui fa parte; non è un portfolio delle competenze è correlato dal profilo professionale e alla posizione organizzativa” introdotto dall’Accordo Stato Regione del 1 agosto 2007.
È uno strumento di accompagnamento del professionista per rendere visibile il proprio lavoro, programmare e contestualizzare la formazione propria e di gruppo.
L’Adesione al dossier formativo non è obbligatoria ma volontaria e incentivata con un bonus di 30 crediti: 10 si otterranno nel triennio 2017/2019 semplicemente aderendo al dossier formativo, altri 20 crediti si otterranno per il triennio 2020/2022 se saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
• Costruzione del Dossier sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S.
• Congruità con il profilo indicato nel dossier
• Coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e realizzato
Tre le macro-aree che costituiscono il Dossier Formativo e sulla cui base il professionista deciderà di fissare i propri obiettivi formativi: tecnico-professionale, di processo, di sistema. Per ogni area il professionista aderente indica una percentuale corrispondente al fabbisogno.

Cosa sono Certificazione e Attestazione E.C.M. Triennali?
Sono titoli emessi dal Co.Ge.A.P.S.
La Certificazione Triennale è l’UNICO documento che valida l’ottemperanza alla legge sull’Educazione Continua in Medicina da parte dell’operatore sanitario in quanto verifica l’attinenza tra il numero dei crediti acquisiti con la propria professione.
La Certificazione viene prodotta se i crediti acquisiti nel triennio risultano maggiori o uguali al fabbisogno formativo individuale (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni), l’Attestazione invece se i crediti acquisiti nel triennio sono inferiori al fabbisogno formativo individuale (ridotto da eventuali esoneri/esenzioni)
L’Ente certificatore è l’Ordine professionale che, con una sua struttura, effettuerà una verifica dei crediti acquisiti (quantitativi e qualitativi). La certificazione si rilascia esclusivamente su richiesta dell’operatore sanitario e solo alla fine di un triennio formativo.
L’Operatore sanitario è tenuto a fornire al CO.Ge.A.P.S tutta la documentazione relativa ai crediti acquisiti attraverso l’Autoformazione per es. corsi all’estero, pubblicazioni, etc.) o alle possibili esenzioni o riduzioni (per es. gravidanza, servizio militare, etc.)
Gli attestati dei crediti acquisiti in autoformazione vanno conservati ma, in generale, si consiglia di mantenere anche gli altri attestati di triennio in triennio in caso di incongruenze. Il provider ha l’obbligo di comunicare al Cogeaps/Agenas i crediti acquisiti dall’operatore sanitario attraverso il TRACCIATO DI TRASMISSIONE

Se non si soddisfa l’obbligo formativo triennale cosa succede?
Secondo la Legge n148/2011 tutti i Professionisti iscritti a Ordini e Collegi sono tenuti all’aggiornamento professionale.
Il mancato soddisfacimento degli obblighi in Educazione Continua in Medicina comporta un ILLECITO DISCIPLINARE con conseguenti sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali a carico del Professionista
L’ILLECITO DISCIPLINARE non prevede ulteriori sanzioni ma possono esserci ripercussioni gravi, come nel caso in cui l’autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia e accertato con carenze o incompletezze nell’aggiornamento tecnico scientifico. L’illecito disciplinare può anche portare difficoltà nella copertura assicurativa.

Ministero della Salute – Area E.C.M.

Anagrafe Crediti ECM Co.Ge.APS