Per esercitare la libera professione è necessario essere titolari della partita IVA, con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS.
L’apertura della partita IVA
Nella dichiarazione di inizio di attività, da presentare all’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati personali, è necessario indicare:
• il codice attività (tabella ATECO 2007) che per le ostetriche è: 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.( non classificate altrove);
• l’eventuale opzione per i regimi agevolati.
• Il regime IVA
Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Tutte le altre prestazioni effettuate, diverse da quelle sanitarie, sono soggette a IVA nella misura di legge.
Trattamento previdenziale
Le ostetriche iscritte all’albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS.
I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono previsti in una misura minima per il 2016 di euro 3.613,08 da pagare tramite modello F24 in 4 rate alle seguenti scadenze: I rata: 16 maggio; II rata: 16 agosto; III rata: 16 novembre; IV rata: 16 febbraio.
Sul reddito dichiarato che eccede il minimale per il 2016 di euro 15.548,00 e fino ad un massimo di euro 46.123,00 si applica l’aliquota contributiva del 23,19%; sul reddito superiore ad euro 46.123,00 e fino al un massimo di euro 76.872,00 (euro 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta con decorrenza dal 1/1/96 o successiva) si applica l’aliquota contributiva del 24,19%.
Regime fiscale di vantaggio ex regime dei minimi articolo 1, commi 96 -117, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, DL 98/2011
Il regime fiscale di vantaggio è stato soppresso, ma continua ad essere applicato per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2015 ed hanno ad hanno aderito a tale regime; possono continuare ad applicarlo per l’anno di inizio attività e per i successivi quattro, anche per più di quattro anni purché fino a 35 anni di età, a condizione che rispettino i seguenti limiti:
• incasso compensi in misura non superiore a 30.000 euro nell’anno solare precedente;
• non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
• nei tre anni precedenti non avere acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.
Semplificazione ed adempimenti
1) ai fini IVA. I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti previsti dalla legge IVA. Non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti (che diviene costo deducibile dal reddito); le fatture emesse non devono recare l’addebito dell’imposta.
Permangono i seguenti adempimenti:
• numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali;
• certificazione dei compensi (sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di “prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA né ritenuta ai sensi del provvedimento direttore agenzia Entrate n. 185820.”
2) ai fini delle imposte sul reddito. I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri, sono esenti dall’IRAP. Sono obbligati: a conservare i documenti ricevuti ed emessi. E’ consigliato: riscuotere i compensi mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici o altri sistemi di pagamento elettronico.
Determinazione del reddito
Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute sulla base del cosiddetto “principio di cassa”, e ciò in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo (compreso quello di acquisto dei beni strumentali). Sono inoltre deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Sul reddito si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5%.
Il nuovo regime fiscale agevolato per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti
La Legge di stabilità 2016 prevede alcune modifiche al regime forfetario, introdotto l’anno scorso con la Legge di stabilità 2015.
A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono incrementate a 30.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni.
Il regime forfettario opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari (l’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata).
Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:
– il reddito viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta, e su esso è applicato un coefficiente di redditività del 78%; (le spese per l’esercizio dell’attività, infatti, non possono essere dedotte, ad eccezione dei contributi previdenziali);
– il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta pari al 15 per cento sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali all’IRPEF e dell’IRAP;
– è esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri (con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi saranno individuati peculiari obblighi informativi relativamente all’attività svolta);
– gli adempimenti contabili e fiscali sono ridotti;
– i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto; a tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva;
– non sono sostituti d’imposta (in caso di pagamento di compensi a professionisti non sono tenuti ad operare la ritenuta d’acconto), ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi;
– è prevista la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la riduzione del 35 per cento del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali (in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata). Per esercitare l’opzione, coloro che sono in attività alla data del 1/1/2016, dovranno compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del cassetto per Artigiani e Commercianti entro il 28/2 (vedi dettagli nella circolare INPS n. 29 del 10/02/2015 allegata).
I requisiti per l’applicazione del regime forfettario
L’ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno conseguito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.
Il costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’anno non deve superare 20.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite per i beni strumentali:
– per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
– per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
– i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
– non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
– non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio della professione.
Esclusioni soggettive dal regime forfettario
Restano ferme le esclusioni previste per coloro che contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata “trasparenti”.
Non costituisce causa ostativa all’accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti”.
Non possono accedere al regime coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o di pensione eccedenti la soglia di euro 30.000.
Fuoriuscita dal regime
Il regime agevolato cessa di avere effetto dall’anno successivo se in corso d’anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfettario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime.
Disciplina del regime ai fini IVA, adempimenti contabili e dichiarativi
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Sono, invece, tenuti a numerare e conservare le fatture emesse, le fatture di acquisto e le bollette doganali ed i documenti di spesa; devono presentare la dichiarazione dei redditi.
Le fatture emesse dovranno recare l’annotazione:
“Operazione in franchigia da IVA commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)”.
Regime di maggiore favore per coloro che iniziano una nuova attività
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi il reddito imponibile è ridotto di un terzo.
Per poter beneficiare del regime è necessario che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
AGGIORNAMENTO GIUGNO 2016