Albo professionale Il 1° comma dell’articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre n. 233 affida al Consiglio Direttivo del Collegio il compito della compilazione e della tenuta dell’Albo Professionale. Il D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 detta norme precise circa la sua compilazione.
Che cos’è l’Albo Professionale
E’ l’elenco nominativo di tutti coloro che hanno il diritto di esercitare una determinata professione, perché hanno conseguito il titolo di studio necessario.
Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute è subordinato a due precise condizioni:
- il possesso dell’abilitazione professionale che si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari e al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante,
- l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per lo svolgimento della professione di ostetrica/o
In base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie:
Nessuno può esercitare la professione di medico – chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, assistente sanitario, infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.
L’iscrizione all’Albo Professionale è obbligatoria per tutti coloro che intendono svolgere la professione.
E’ formato dai nominativi delle iscritte/i e indica:
- cognome e il nome;
- codice fiscale;
- residenza;
- luogo e la data di nascita;
- cittadinanza, ove si tratti di soggetto straniero;
- luogo e la data di conseguimento della laurea;
- qualifica;
- numero e data di iscrizione all’albo;
L’esistenza dell’Albo è una misura di vigilanza contro coloro che vorrebbero esercitare la professione senza averne diritto con conseguente danno per chi ha seguito il regolare corso di studi ed ha sostenuto gli esami abilitanti per l’esercizio professionale. L’Albo è lo strumento mediante il quale l’autorità amministrativa e giudiziaria può vigilare sull’attività dei professionisti applicando, se necessario, precise sanzioni disciplinari. L’esercizio professionale abusivo è soggetto a denuncia da parte del Collegio all’Autorità Giudiziaria ed è perseguibile a termini di Legge. Inoltre, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un Albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non da azione per il pagamento della retribuzione.
Iscrizione, cancellazione e trasferimento
Per l’iscrizione all’albo è necessario:
- essere cittadino italiano;
- avere pieno godimento dei diritti civili;
- avere conseguito il titolo e l’abilitazione all’esercizio professionale;
- avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione del Collegio;
Possono iscriversi anche gli stranieri comunitari o extracomunitari in possesso della documentazione che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Ostetriche straniere”.
Trasferimento
La/il professionista che trasferisce la propria residenza e la propria attività in altra Provincia è tenuto chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’Albo.
Per espletare tale pratica bisogna inoltrare domanda al Collegio nella cui Provincia è stata trasferita la residenza e l’attività. Sulla domanda, redatta in forma di autocertificazione, la/il richiedente attesta di avere i requisiti per poter richiedere il trasferimento. Non è consentito il trasferimento nei casi in cui vi siano, nei confronti dell’iscritta/o, procedimenti penali o disciplinari in corso, morosità, o irregolarità dell’iscrizione.
Il Consiglio delibera il trasferimento sulla base della documentazione acquisita e comunica al Collegio di provenienza l’avvenuta iscrizione all’albo dell’interessata/o.
Il Collegio di provenienza provvederà alla cancellazione.
Cancellazione
La cancellazione dall’albo è pronunciata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:
- di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;
- di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto, salvo richiesta della stessa/o di mantenere l’iscrizione al Collegio (L. n. 1398/64);
- di trasferimento della residenza dell’iscritto ad altra circoscrizione;
- di rinuncia all’iscrizione;
- di cessazione di accordi tra Governo e Stati stranieri per l’esercizio della professione in Italia;
- di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
Per scaricare i moduli consultare la sezione “Modulistica”
Per consultare le Ostetriche iscritte all’Albo professionale utilizzare l’apposita Sezione di Ricerca nella barra laterale destra di questo sito.